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1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza |
1. Identico. | ||||
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sociale, in conformità all'articolo 117 della Costituzione ed agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere ed alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di: | |||||
a) servizi per l'impiego; | |||||
b) incentivi all'occupazione; | |||||
c) apprendistato. | |||||
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: |
2. Identico: | ||||
a) potenziamento dei sistemi informativi e di monitoraggio per una velocizzazione e semplificazione dei dati utili per la gestione complessiva del mercato del lavoro; |
a) identica; | ||||
b) valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e agenzie private, tenuto conto della centralità dei servizi pubblici, al fine di rafforzare le capacità d'incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevedendo a tal fine, la definizione dei criteri per l'accreditamento e l'autorizzazione dei soggetti che operano sul mercato del lavoro e la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nei servizi pubblici per l'impiego; |
b) identica; | ||||
c) programmazione e pianificazione delle misure relative alla promozione dell'invecchiamento attivo verso i lavoratori e le imprese; |
c) programmazione e pianificazione delle misure relative alla promozione dell'invecchiamento attivo verso i lavoratori e le imprese, valorizzando il momento formativo; | ||||
d) promozione del patto di servizio come strumento di gestione adottato dai servizi per l'impiego per interventi di politica attiva del lavoro; |
d) identica; | ||||
e) revisione delle procedure amministrative. |
e) revisione e semplificazione delle procedure amministrative. | ||||
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3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: | 3. Identico: | ||||
a) incrementare i livelli di occupazione stabile; |
a) identica; | ||||
b) migliorare, in particolare, il tasso di occupazione delle donne, dei giovani e delle persone ultracinquantenni; |
b) migliorare, in particolare, il tasso di occupazione stabile delle donne, dei giovani e delle persone ultracinquantenni e accettare, nell'ambito della Strategia di Lisbona, i benchmark europei in materia di occupazione, formazione ed istruzione, così come stabiliti nei documenti della Commissione europea e del Consiglio europeo; | ||||
c) ridefinire, ai fini di cui alle lettere a) e b), la disciplina del contratto di inserimento; |
c) ridefinire, ai fini di cui alle lettere a) e b), la disciplina del contratto di inserimento nel rispetto dei divieti comunitari di discriminazione diretta ed indiretta, in particolare dei divieti di discriminazione per ragione di sesso e di età, per espressa individuazione, nell'ambito dei soggetti di cui alla lettera b), degli appartenenti a gruppi caratterizzati da maggiore rischio di esclusione sociale; | ||||
d) prevedere aumenti contributivi per i contratti di lavoro a tempo parziale con orario inferiore alle dodici ore settimanali al fine di promuovere, soprattutto nei settori dei servizi, la diffusione di contratti di lavoro con orario giornaliero più elevato; |
d) identica; | ||||
e) prevedere, nell'ambito del complessivo riordino della materia, incentivi per la stipula di contratti a tempo parziale con orario giornaliero elevato ed agevolazioni per le trasformazioni, anche temporanee e reversibili, di rapporti a tempo pieno in rapporti a tempo parziale avvenute su richiesta di lavoratrici o lavoratori e giustificate da comprovati compiti di cura; |
e) identica; | ||||
f) prevedere specifiche misure volte all'inserimento lavorativo dei lavoratori socialmente utili. |
f) identica. | ||||
4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera c), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: |
4. In ordine alla delega di cui al comma 1, lettera c), da esercitare previa intesa con le regioni e le parti sociali, il Governo | ||||
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si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: | |||||
a) rafforzamento del ruolo della contrattazione collettiva; |
a) rafforzamento del ruolo della contrattazione collettiva nel quadro del perfezionamento della disciplina legale della materia; | ||||
b) individuazione di standard nazionali di qualità della formazione in materia di profili professionali e percorsi formativi, certificazione delle competenze, validazione dei progetti formativi individuali e riconoscimento delle capacità formative delle imprese, anche al fine di agevolare la mobilità territoriale degli apprendisti; |
b) individuazione di standard nazionali di qualità della formazione in materia di profili professionali e percorsi formativi, certificazione delle competenze, validazione dei progetti formativi individuali e riconoscimento delle capacità formative delle imprese, anche al fine di agevolare la mobilità territoriale degli apprendisti mediante l'individuazione di requisiti minimi per l'erogazione della formazione formale; | ||||
c) con riferimento all'apprendistato professionalizzante individuazione di meccanismi in grado di garantire l'attuazione uniforme ed immediata su tutto il territorio nazionale della relativa disciplina; |
c) con riferimento all'apprendistato professionalizzante individuazione di meccanismi in grado di garantire la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e l'attuazione uniforme ed immediata su tutto il territorio nazionale della relativa disciplina; | ||||
d) adozione di misure volte ad assicurare il corretto utilizzo dei contratti di apprendistato. |
d) identica. | ||||
5. A decorrere dal 1o gennaio 2008, il rapporto di apprendistato nel corso del suo svolgimento può essere convertito in rapporto a tempo indeterminato, ferma restando l'utilizzazione del lavoratore in attività corrispondenti alla formazione conseguita e al completamento dell'obbligo formativo. In questo caso continua a trovare applicazione la disciplina previdenziale ed assistenziale prevista dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, fino alla scadenza del termine originariamente previsto dal contratto di apprendistato. | |||||
6. Per il finanziamento delle attività di formazione professionale di cui all'articolo 12 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, è autorizzata, per gli anni 2008 e 2009, la spesa di 10 milioni di euro. A tale onere si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
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| con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che viene incrementato mediante corrispondente riduzione delle risorse previste per gli anni 2008 e 2009 dall'articolo 1, comma 1161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per i periodi successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
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